I contratti di rete sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificati e integrati da altre disposizioni legislative (in particolare L. 99/2009 e L. 122/2010). La ratio legis che sorregge l’istituto del “contratto di rete” è di favorire forme di collaborazione, integrazione e sinergia fra imprese, mantenendo comunque l’autonomia giuridica dei singoli partecipanti.
L’obiettivo principale è consentire alle imprese – specialmente di piccole e medie dimensioni – di accrescere la propria capacità competitiva, condividere risorse, competenze, know-how e ridurre costi, sia in ambito privato sia nelle procedure di appalto pubblico. Per tale ragione, negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo del contratto di rete:
- per partecipare a gare d’appalto congiunte (costituendo, di fatto, un soggetto “collettivo” dotato di propria soggettività limitata e finalizzata a realizzare l’oggetto della rete)
- per potenziare la competitività dell’azienda che partecipa in autonomia all’appalto pubblico grazie all’utilizzo congiunto di attrezzature e alla codatorialità.
La codatorialità rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che, operando congiuntamente tramite il contratto di rete, intendano migliorare la propria efficienza e competitività, anche nell’ambito dei contratti pubblici. In particolare, rispetto al distacco del personale, essa consente una condivisione “strutturale” delle risorse umane, fondata sul vincolo comune del contratto di rete e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi condivisi. Tuttavia, la codatorialità richiede:
- Un’adeguata pianificazione iniziale,
- Una precisa disciplina negli accordi di rete,
- Un rigoroso rispetto delle norme in materia di lavoro, fisco e previdenza.Solo in tal modo potrà costituire un’alternativa pienamente legittima ai modelli tradizionali (distacco, somministrazione) e offrire ai soggetti pubblici appaltanti – e ai lavoratori stessi – le dovute garanzie di trasparenza, efficienza ed equa tutela dei diritti.
Lo studio è in grado si supportare la creazione e il funzionamento del contratto di rete, sia contratto che soggetto, e relativi adempimenti legati la personale dipendente.
